Per Utenti interni
Le dimissioni dalle strutture avvengono, in via generale, per:
-
- decesso;
- al termine del percorso di riabilitazione e raggiunti gli obiettivi prefissati;
- nel caso in cui la famiglia dell’Ospite e il territorio stesso siano pronti a riaccoglierlo/la e a far fronte alle problematiche dell’utente ricoverato.
Gli Ospiti della struttura potranno, per qualsiasi ragione, rinunciare ad usufruire al soggiorno. In tal caso, l’Ospite dovrà darne tempestivo avviso, firmando lo stampato relativo alla rinuncia, almeno 15 giorni prima.
Premesso che le strutture gestite dall’Ente sono destinate a persone fisicamente e psichicamente autosufficienti e non autosufficienti, in caso di malattia in fase acuta o di carattere psichico, gli Ospiti potranno rimanere nelle sede finchè il personale e le attrezzature della Casa possano offrire adeguate cure e assistenza. In caso diverso, essi dovranno lasciare la Casa ed il loro eventuale riaccoglimento viene subordinato, per quanto riguarda lo stato di salute, al parere favorevole della Commissione di valutazione e dalle Coordinatrici dell’Ente.
Qualora l’Ospite o i suoi familiari non concordino con le prestazioni mediche e seguano direttive personalistiche, la Direzione ha la facoltà, dopo due richiami ufficiali, di allontanare l’Ospite in quanto fuori dalla tutela dell’Ente.
Le Unità Operative Interne, sentito il parere della Direzione della Casa di Riposo, possono allontanare un Ospite dalla residenze o dal Centro Diurno, qualora tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria, commetta gravi infrazioni al regolamento, segnalati da almeno due richiami ufficiali scritti oppure sia moroso del pagamento della retta, trascorso il termine di tolleranza di due mensilità.
In caso di decesso di un Ospite, l’Assistente Sociale della Casa di Riposo provvederà a darne tempestivo avviso all’Unità di Valutazione Multidimensionale, che seguirà nell’assegnazione dei posti in convenzione ai primi del registro Unico della Residenzialità ULLS.
In caso di decesso, l’Ente provvederà a rimborsare l’intera quota cauzionale versata dalla famiglia al momento dell’inserimento, nei successivi trenta giorni alla dimissione.
I parenti, entro 5 giorni, dovranno mettere la Direzione nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant’altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto, che abbiano presentato la documentazione necessaria alla loro individuazione.
Il soggiorno temporaneo ha la durata massima di 3 mesi, prorogabili per casi gravi, dopo i quali si procede alla dimissione o alla trasformazione, se possibile, di un ricovero definitivo attenendosi quindi alle regole previste per tale ricovero.