Assicurazione obbligatoria strutture sociosanitarie pubbliche – Opere Pie d’Onigo

L’articolo 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64). – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, (Legge Gelli) disciplina l’obbligo di assicurazione delle strutture sociosanitarie pubbliche, come l’Istituzione Pubblica Opere Pie d’Onigo.

L’articolo 10 dispone che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private rendano nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

In adempimento di tale precetto di Legge si comunica che la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera è garantita dalla polizza della Compagnia SARA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Roma via Po’ n. 20 – n. 38292NV che ha preso efficacia il 20 dicembre 2021 con scadenza il 31 dicembre 2024. L’allegato denominato “polizza R.C.T. – R.C.O. Opere Pie d’Onigo – 2021-2024” riporta il testo integrale della polizza, della appendice in materia di rivalsa e della ricevuta del pagamento del premio per la seconda annualità.


Pederobba, 27 febbraio 2024

Il Segretario-Direttore
Nilo dott. Furlanetto

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